La posizione della Fnp sull’autonomia differenziata: nessun pregiudizio, ma lavoriamo affinché sia un’opportunità di crescita per tutti

La posizione della Fnp sull’autonomia differenziata: nessun pregiudizio, ma lavoriamo affinché sia un’opportunità di crescita per tutti

Attività sindacali

17/07/2024



Per i pensionati Cisl è prioritario superare gli squilibri che già ci sono nel nostro Paese, ed esprimono preoccupazione su un’autonomia “spinta” su sanità e istruzione

Sintetizziamo di seguito un documento della Fnp nazionale, condiviso dalla Fnp Veneto, sulle prospettive date dalla nuova legge sull’autonomia differenziata, detta “legge Calderoli”, entrata in vigore il 13 luglio. Come Fnp non abbiamo nessun pregiudizio nei confronti dell’autonomia differenziata ma serve una grande attenzione da parte di tutti (politica, istituzioni, corpi intermedi, forze sociali, opinione pubblica) per evitare di costituzionalizzare eventuali profonde ingiustizie. Siamo consapevoli che è un passaggio molto delicato, e siamo altrettanto consapevoli che può rappresentare un rischio ma anche un’opportunità.

PREOCCUPAZIONE PER SANITÀ E ISTRUZIONE

A nostro parere, vi sono materie che non si prestano a una regionalizzazione spinta al 100%. Pensiamo alle grandi reti di comunicazione, dell’energia, l’istruzione e la sanità. L’Italia è una sola, e non si possono avere 21 sistemi sanitari o scolastici regionali diversi! L’obiettivo comune deve essere il bene dei cittadini e la coesione sociale. Purtroppo, in senso negativo, nel nostro Paese c’è già una sorta di autonomia differenziata se pensiamo alla disparità di servizi e di accesso agli stessi.

Prima di realizzare, quindi, questa legge – soprattutto se si parla di “isorisorse e finanza invariata” – bisogna rimuovere gli squilibri territoriali di oggi. Il punto non è di impedire a chi sta già facendo bene (o benino) di fare meglio nell’erogare servizi pubblici e favorire l’iniziativa privata, ma di non farlo a spese delle parti più deboli del Paese, deprimendole ulteriormente. Dobbiamo essere capaci di unire e non dividere.

LA LEGGE SULL’AUTONOMIA DIFFERENZIATA IN SINTESI

La “legge Calderoli” è una legge procedurale: attua la riforma del Titolo V della Costituzione del 2001 (ricordiamo: varata a maggioranza da un Governo di centrosinistra, con la Cisl a suo tempo contraria). È composta da 11 articoli e definisce le procedure legislative e amministrative per l'applicazione del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, cioè quello che prevede “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” per le 23 materie che l’articolo successivo, il 117, individua come materie di legislazione concorrente.

Nove materie possono essere trasferite alle Regioni senza attendere la determinazione dei Livelli essenziali delle prestazioni (Lep): rapporti internazionali e con l’Unione Europea; commercio con l’estero; professioni; protezione civile; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale; organizzazione della giustizia di pace.

Per le altre quattordici materie occorrerà attendere la determinazione dei Lep concernenti i diritti civili e sociali, compresi quelli relativi alle funzioni fondamentali degli enti locali, istruzione, tutela dell’ambiente, sicurezza del lavoro, ricerca scientifica e tecnologica, tutela della salute, alimentazione, ordinamento sportivo, governo del territorio, porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione, ordinamento della comunicazione, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, nonché valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

PERCHÉ I LEP DIVENTANO DETERMINANTI

La concessione di una o più forme di autonomia è, quindi, subordinata alla determinazione dei Lep, cioè i criteri che determinano il livello di servizio minimo che deve essere garantito in modo uniforme sull'intero territorio nazionale. E per determinare i Lep, e quindi i costi e i fabbisogni standard, si partirà da una ricognizione della spesa storica dello Stato in ogni Regione nell'ultimo triennio.

Il Governo entro 24 mesi dovrà varare uno o più decreti legislativi per determinare livelli e importi dei Lep. Una volta avviata la procedura di richiesta dell’autonomia, Stato e Regioni avranno 5 mesi di tempo per arrivare a un accordo, che potrà durare fino a 10 anni e poi essere rinnovate, o terminare prima. La legge attribuisce il potere di veto al presidente del Consiglio nella concessione dell’autonomia e prevede, come clausola di salvaguardia, la revoca della stessa in caso gli enti interessati si dimostrino inadempienti.